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ETICHETTE AMBIENTALI
DEGLI IMBALLAGGI

L’art. 3, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 116 del 2020 ha apportato modifiche al comma 5 dell’art. 219 del Codice dell’Ambiente, in tema di “Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio”.

Tale modifica impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati, secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi. Diventa, altresì, obbligatoria l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio sulla base della Decisione 97/129/CE.

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* I prodotti Eurofibre, a seconda della tipologia di prodotto o per specifiche esigenze del cliente o di cantiere, possono essere consegnati con diverse modalità di imballaggio che prevedono uno o più componenti di quelli di seguito elencati. Vanno quindi prese in considerazione le indicazioni per la raccolta solo per gli imballaggi effettivamente in proprio possesso e trascurati tutti gli altri qualora non presenti tra il materiale da smaltire.

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SACCO NEUTRO E STAMPATO_edited.png
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PE TERMORETRAIBILE NEUTRO E STAMPATO.png
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